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Fondare un'azienda a San Marino


La Legge sammarinese (Legge n. 47/2006 e successive modifiche e integrazioni)
regola le aziende presenti sul territorio della Repubblica. Tali aziende devono
essere fondate per mezzo di un atto pubblico notarile in una delle seguenti forme:


a) partnerships:
• partnerships senza limiti
b) aziende con capitale condiviso:
• aziende con debito limitato
• aziende con azioni ordinarie

Per la costituzione di società di capitali, il capitale minimo richiesto dalla legge è:


a) 25.500 euro per le società a responsabilità limitata
b) 77.000 euro per le società di capitali

The share capital must be fully subscribed at the time of incorporation of the company. Il 50% di tale capitale deve essere versato entro 120 giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, mentre il restante 50% entro tre anni.

Nel caso di una società a socio unico, l'intero capitale sociale deve essere versato entro 120 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Per la costituzione di una società, i soci fondatori devono rivolgersi a un notaio sammarinese che che verificherà i requisiti che i futuri soci devono possedere e chiederà loro di presentare le di presentare l'autocertificazione necessaria per dimostrare l'assenza di penale. La stessa autocertificazione dovrà essere presentata da coloro che intendono ricoprire cariche sociali. L'autocertificazione può essere compilata e presentata da persone fisiche residenti e non residenti. Sia gli azionisti che gli amministratori possono essere cittadini stranieri. Ai sensi del diritto societario, l'oggetto sociale deve essere lecito, possibile, determinato.

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