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Ottenere la licenza commerciale


San Marino ha procedure semplificate e tempi chiari per ottenere una licenza. Per iniziare l'attività, sia le società di persone che quelle di capitali devono prima ottenere la licenza necessaria presso gli uffici pubblici competenti. Il rilascio on-line è immediato.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di documenti pubblici che dimostrano il possesso dei requisiti necessari per ottenere una licenza vengono controllate dagli uffici competenti entro 180 giorni dal rilascio della stessa. Se l'attività oggetto della licenza riguarda aree che presentano rischi per la salute e la sicurezza pubblica, i controlli vengono effettuati entro 30 giorni dal rilascio della licenza (ad esempio, servizi sanitari e armi).

Requisiti per ottenere la licenza

Per attività individuali e partnership, residenza a San Marino.
Per le società di capitali, iscrizione al registro delle imprese di San Marino.
Oltretutto:
• avere una sede a San Marino conforme alle normative edilizie
e idoneo all'attività da svolgere, entro 60 giorni dall'inizio una
società;
• aver ottenuto le autorizzazioni richieste da leggi speciali che si riferiscono
al tipo di attività da intraprendere (ad esempio, autorizzazione allo scarico industriale, alla
produzione e stoccaggio di alimenti e bevande, ecc;)
• aver conseguito certificati, titoli di studio o aver partecipato
in corsi di formazione per lo svolgimento di attività che richiedono una
formazione specifica.

Lo scopo della licenza sarà indicato esclusivamente con i codici ATECO. Attività che richiedono l'autorizzazione preventiva del Governo Ai sensi del Decreto Delegato n. 68 del 22 giugno 2018, l'autorizzazione preventiva del Governo è richiesta solo per le seguenti attività:

  1. attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla regolamentazione reciproca dei trasporti internazionali, stipulato a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto n. 73 del 21 luglio 1997 e successive modifiche;
  2. attività di stampa e produzione nel settore filatelico e numismatico;
  3. attività di costruzione nel settore stradale, per quanto riguarda la costruzione delle reti sottostanti relative alle infrastrutture urbane di base;
  4. tutte le attività economiche nei settori dell'energia, dell'acqua, del gas, telecomunicazioni, traffico telefonico e schede telefoniche;
  5. attività economiche di smaltimento e trattamento nei settori dei rifiuti e dei rifiuti ferrosi;
  6. attività economiche nel settore della sicurezza privata, anche attraverso l'uso della tecnologia, e delle indagini private;
  7. commercio all'ingrosso di metalli preziosi, escluso il commercio all'ingrosso di orologi;
  8. attività in settori in cui le leggi speciali prevedono un'autorizzazione (ad esempio, i settori della salute e delle armi).

Oltre a quelle sopra elencate, le imprese straniere che desiderano operare temporaneamente a San Marino per più di 180 giorni devono ottenere l'autorizzazione preventiva del Governo se le loro attività riguardano i seguenti settori:

  1. attività economiche di costruzione nel settore edile;
  2. attività economiche di installazione e realizzazione nei settori di pavimenti, rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
  3. attività economiche di installazione e riparazione nei settori del riscaldamento, del condizionamento dell'aria, dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, della distribuzione di acqua e gas e dell'uso dell'elettricità elettricità;
  4. attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore immobiliare;
  5. attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore dei veicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili;
  6. attività economiche dei commissionari;
  7. tutte le attività economiche di servizio per l'igiene personale e l'estetica;
  8. attività di servizio economico, di natura non finanziaria, per il recupero crediti;
  9. attività economiche connesse all'erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche legalmente riconosciute o propedeutici al loro conseguimento.

Stabilimento permanente


Ai sensi dell'art. 13 della Legge sulle licenze n. 40/2014, le imprese e/o le persone fisiche straniere non residenti che intendono svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a 180 giorni sono assimilate agli operatori economici sammarinesi, attraverso una stabile organizzazione. A tal fine, è necessario ottenere un'autorizzazione valida per un anno, rinnovabile dietro pagamento della relativa tassa.

I richiedenti stranieri sono tenuti a nominare un agente nella Repubblica di San Marino, che avrà gli stessi diritti e doveri di un amministratore unico e con domicilio presso lo studio di un professionista. Inoltre, si applicano le stesse disposizioni di legge previste per gli operatori economici sammarinesi. In caso di attività non superiore a 180 giorni, sono richieste licenze a tempo determinato.

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