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Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Il 17 maggio 2023, la Repubblica di San Marino e il Regno Unito hanno firmato la Convenzione per l'eliminazione della doppia imposizione sul reddito e nuove misure per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La convenzione stabilisce una serie di regole che determinano come dichiarare i benefici ottenuti in base alla loro origine ed evitare così la doppia imposizione sulla stessa persona o società, sullo stesso reddito o possesso.

S.E. dott. Luca Beccari e sig.ra Victoria Atkins MP

Il tratto si è firmato durante una ceremonia nella sede del Tesoro di Sua Maestà da S.E. dott. Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, e dalla sig.ra Victoria Atkins, Segretario finanziario al Tesoro del Regno Unito. Durante la cerimonia di firma, entrambi gli interlocutori hanno sottolineato che questo strumento giuridico offrirebbe la possibilità di evitare conflitti di doppia imposizione tra due Paesi e impedirebbe a persone, investitori o aziende di essere obbligati a pagare due volte per lo stesso evento imponibile in due Paesi diversi.

La convenzione rappresenta uno sviluppo significativo nelle relazioni bilaterali tra il Regno Unito e San Marino. Essa include disposizioni per lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali del Regno Unito e di San Marino.

Tra le caratteristiche principali del convegno si segnalano:

Articolo 4 della convenzione dice che ai fini della presente convenzione, il termine "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in base alla legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta in tale Stato in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione, della sua sede di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o autorità locale. Tale termine, tuttavia, non comprende le persone che sono assoggettate all'imposta in detto Stato soltanto per i redditi o le plusvalenze provenienti da fonti situate in detto Stato.

Articolo 10 sui dividendi prevede di evitare la doppia imposizione sui dividendi pagati da una società residente in un Paese a un residente dell'altro Paese. L'articolo stabilisce che i dividendi pagati da una società residente in un Paese a un residente dell'altro Paese possono essere tassati nel Paese di residenza del beneficiario, ma l'aliquota d'imposta non deve superare:
• 5% dell'importo lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede direttamente almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi; oppure
• 10% dell'importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
L'articolo prevede inoltre che il Regno Unito non possa imporre una ritenuta alla fonte sui dividendi pagati da una società residente a San Marino a un residente del Regno Unito.

Articolo 11 sugli interessi prevede di evitare la doppia imposizione sugli interessi pagati da un residente di un Paese a un residente dell'altro Paese. L'articolo stabilisce che gli interessi provenienti da un Paese e pagati a un residente dell'altro Paese possono essere tassati nel Paese di residenza del beneficiario, ma l'aliquota d'imposta non deve superare il 10% dell'ammontare lordo degli interessi. L'articolo prevede inoltre che il Regno Unito non possa imporre una ritenuta alla fonte sugli interessi pagati da un residente di San Marino a un residente del Regno Unito.

Articolo 12 sulle royalties prevede di evitare la doppia imposizione sulle royalties pagate da un residente di un Paese a un residente dell'altro Paese. L'articolo stabilisce che le royalties derivanti da un Paese e pagate a un residente dell'altro Paese possono essere tassate nel Paese di residenza del beneficiario, ma l'aliquota d'imposta non deve superare il 10% dell'importo lordo delle royalties. L'articolo prevede inoltre che il Regno Unito non possa imporre una ritenuta alla fonte sulle royalties pagate da un residente di San Marino a un residente del Regno Unito.
L'articolo prevede inoltre che le autorità competenti dei due Paesi possano concordare altre misure per evitare la doppia imposizione sulle royalties.

Articolo 17 sulle pensioni e le prestazioni di sicurezza sociale stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di un Paese sono imponibili solo in tale Stato.
Ciò significa che se i residenti a San Marino che ricevono una pensione dal Regno Unito, non saranno tassati su tale pensione nel Regno Unito. Lo stesso vale per residenti nel Regno Unito che ricevono una pensione da San Marino. Esistono alcune eccezioni a questa regola. Ad esempio, se si è residenti in un Paese e si riceve una pensione dall'altro Paese per servizi resi nel primo Paese, la pensione può essere tassata nel primo Paese.

La convenzione prevede inoltre che le prestazioni di sicurezza sociale versate a un residente di un Paese siano imponibili solo in tale Stato. Ciò significa che se si è residente a San Marino e si riceve una prestazione di sicurezza sociale dal Regno Unito, tale prestazione non sarà tassata nel Regno Unito. Lo stesso vale se si è residente nel Regno Unito e si riceve una prestazione di sicurezza sociale da San Marino. Esistono alcune eccezioni a questa regola. Ad esempio, se si è residenti in un Paese e si riceve una prestazione di sicurezza sociale dall'altro Paese per servizi resi nel primo Paese, la prestazione può essere tassata nel primo Paese.

Per qualsiasi domanda sulle opportunità di fare affari a San Marino o su come utilizzare i vantaggi della nuova convenzione contro le doppie imposizioni, siete pregati di contattarci per email

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